Art. 31 — Differimento di termine
Il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' differito fino al 31 luglio 2003.
Testo vigente dal 20 gennaio 2003
