Art. 32 — Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate
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Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed e', a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso e' destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa ((, il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo)). Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali e' stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e' abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111. Le attivita' sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. All'onere derivante dal comma 4, pari a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Testo in vigore dal 9 marzo 2010 al 9 ottobre 2010
