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Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformita' dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi, sono indette elezioni di ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, con precedenza, in caso di parita' di voti, per il piu' anziano di eta'. Le elezioni di ballottaggio si tengono il quattordicesimo giorno successivo.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1987 al 21 agosto 1993
