Art. 10 — Condizione giuridica degli allievi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. 122 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Coloro che abbiano conseguito l'attestato di idoneita' possono essere ammessi ad un corso di perfezionamento della durata massima di un anno. Gli allievi possono essere dimessi dai corsi anche prima del termine per motivi disciplinari, per inidoneita' o per scarso profitto. Agli allievi ammessi ai corsi di istruzione e a quelli di perfezionamento e' assegnata dall'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni una borsa di studio, il cui ammontare e' stabilito dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1963, N. 81. L'idoneita' nei corsi di istruzione e la frequenza di quelli di perfezionamento possono essere valutate come titolo nei concorsi per titoli ed esami di accesso alle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art10 · fonte del testo