Art. 10 — Condizione giuridica degli allievi
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Coloro che abbiano conseguito l'attestato di idoneita' possono essere ammessi ad un corso di perfezionamento della durata massima di un anno. Gli allievi possono essere dimessi dai corsi anche prima del termine per motivi disciplinari, per inidoneita' o per scarso profitto. Agli allievi ammessi ai corsi di istruzione e a quelli di perfezionamento e' assegnata dall'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni una borsa di studio, il cui ammontare e' stabilito dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1963, N. 81)). L'idoneita' nei corsi di istruzione e la frequenza di quelli di perfezionamento possono essere valutate come titolo nei concorsi per titoli ed esami di accesso alle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Testo in vigore dal 9 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
