Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Art. 11 — Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere direttive dell'Amministrazione centrale e per i capi degli uffici periferici

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

Abrogato dal 16 dicembre 2010

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. 204 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Il rapporto informativo di cui all'art. 42 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' compilato:

tolto: a) per gli impiegati dell'Amministrazione centrale con qualifica di ispettore generale, di direttore di divisione e di direttore di sezione o equiparata, dall'impiegato da cui essi direttamente dipendono;

tolto: b) per gli impiegati dell'Amministrazione centrale con qualifica inferiore a direttore di sezione o equiparata, dal direttore di divisione da cui dipendono;

tolto: c) per gli impiegati con funzioni di direttore provinciale e di direttore di circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, dal capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

tolto: d) per gli impiegati con funzioni di direttore di centro automezzi e di direttore di sezione lavori, dal capo del servizio centrale competente;

tolto: e) per gli impiegati con funzioni di capo di ispettorato di zona, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dal direttore dell'Azienda stessa. Il giudizio complessivo e' espresso, per gli impiegati di cui alle lettere a), c) ed e) del precedente comma, dal Consiglio di amministrazione, per gli impiegati previsti dalla lettera b) dal capo servizio principale o dall'ispettore generale da cui essi dipendono, e per gli impiegati previsti dalla lettera d) dal direttore generale di amministrazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art11 · fonte del testo