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Ai direttori provinciali ed ai direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche la censura e' inflitta dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; ai capi degli ispettorati telefonici di zona, dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; ai direttori di centri regionali automezzi e ai direttori di sezione lavori, dal capo del servizio centrale competente.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art16 · fonte del testo