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Ai direttori provinciali ed ai direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche la censura e' inflitta dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; ai capi degli ispettorati telefonici di zona, dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; ai direttori di centri regionali automezzi e ai direttori di sezione lavori, dal capo del servizio centrale competente.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
