Art. 17 — Sanzioni pecuniarie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. 115 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per lievi mancanze per le quali non si ritenga applicabile la censura, agli impiegati delle carriere esecutive ed ausiliarie possono essere inflitte dal superiore diretto pene pecuniarie di importo da lire 25 a lire 200. Per le pene pecuniarie superiori alle lire 100 e' ammesso ricorso al capo dell'ufficio periferico da cui l'impiegato dipende ovvero, per gli impiegati dell'Amministrazione centrale, al competente capo del personale. Quando la pena pecuniaria sia stata inflitta dal capo dell'ufficio periferico o dal capo del personale il ricorso e prodotto al direttore generale o al direttore della Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli impiegati da essa dipendenti. Delle pene pecuniarie non si fa menzione nello stato matricolare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art17 · fonte del testo