Art. 21 — Consiglio e Commissioni di disciplina
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salvo quanto previsto in materia disciplinare dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, rimangono ferme le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dall'art. 4 del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 10, concernente il Consiglio centrale e il Consiglio provinciale di disciplina. I giudizi disciplinari relativi al personale telefonico sono formulati da apposita Commissione centrale Costituita presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presieduta dal direttore dell'Azienda stessa e composta di due impiegati con qualifica di ispettore generale appartenenti all'Azienda medesima.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art21 · fonte del testo