Art. 39 — Concorsi per l'ammissione alle carriere del personale esecutivo ed ausiliario
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I concorsi per l'accesso alle corriere esecutive e del personale ausiliario possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate Regioni o Province e tutti i cittadini possono parteciparvi. I vincitori non possono conseguire trasferimenti a domanda dalla sede di servizio cui sono stati assegnati, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di assunzione.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
