Art. 88 — Inquadramento nelle carriere ausiliarie degli agenti tecnici
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. 468 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli impiegati aventi titolo al collocamento nel ruolo ausiliario degli agenti di esercizio, che, da almeno un anno, svolgono le mansioni tecniche di cui all'art. 45, sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, rispettivamente nella carriera ausiliaria degli agenti tecnici delle telecomunicazioni e nella carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei trasporti, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza e conservando l'anzianita' di cui sono provvisti. Con le stesse condizioni e modalita' si effettua l'inquadramento nella carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei servizi telefonici, nei riguardi degli impiegati appartenenti al ruolo di cui alla tabella I dell'allegato II alla presente legge. Salvo quanto previsto dal precedente comma, gli operai di ruolo e gli operai temporanei aventi titoli alla nomina, in ruolo in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, sono inquadrati nei ruoli degli agenti tecnici di cui alle tabelle S e T dell'allegato I ed alla tabella L dell'allegato II alla presente legge, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. L'inquadramento di cui al precedente comma e' disposto, sulla base di graduatorie compilate dal Consiglio di amministrazione, nelle carriere corrispondenti alle mansioni espletate da almeno un anno e nelle qualifiche a fianco di ciascuna categoria salariale sotto specificate: capo operaio e salariato - agente tecnico di 3ª classe di 1ª categoria salariato di 2ª categoria - agente tecnico di 4ª classe. Quando si tratti pero' di salariati che avevano titolo alla sistemazione prevista dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1917, n. 1753, e che per la mancata applicazione del suddetto articolo non poterono partecipare al concorso per titoli previsto dall'art. 3, punto 2) del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, l'inquadramento e' operato collocando il personale interessato nella qualifica di agente tecnico di seconda classe e, dove occorre, tale collocamento e' disposto anche in soprannumero. Nella qualifica iniziale della tabella S dell'allegato I sono lasciati eventualmente vacanti i posti corrispondenti al soprannumero di cui al precedente comma e fino a completo riassorbimento. Ai salariati provvisti di paga superiori allo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importi uguale o immediatamente superiore alla paga spettante all'atto dell'inquadramento. Nella prima attuazione dei ruoli di cui alle tabelle S e T dell'allegato I ed alla tabella, L dell'allegato II i posti risultanti disponibili nelle qualifiche iniziali sono conferiti mediante concorso, riservato per una volta soltanto, ai salariati di ruolo e non di ruolo nonche' agli operai giornalieri che "comunque assunti" si trovano in servizio alla data di pubblicazione del relativo bando, rispettivamente presso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di eta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art88 · fonte del testo