Art. 37 — Attribuzioni del personale delle carriere esecutive
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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4 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. 251 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli impiegati della, carriera esecutiva dei capi di ufficio di cui alla tabella L dell'allegato I svolgono funzioni che comportano dirigenza, gestione e controllo di uffici principali di minore importanza; di coadiuvanza, nella dirigenza di uffici e reparti, nonche' di collaborazione amministrativa contabile. I capi ufficio, i capi radiotelegrafisti o capi radioelettricisti, i capi tecnici, i capi officina, gli assistenti e i capiturno di commutazione, i capi centrale di cui alle tabelle M, N, O e P; dell'allegato I e F e G dell'allegato II svolgono funzioni di piccola dirigenza e di aiuto dirigenza negli uffici esecutivi postali e telegrafici, negli uffici telefonici interurbani, nelle stazioni radiotelegrafiche, telefoniche e radioelettriche, nelle officine postelegrafiche e telefoniche, nelle officine di posta pneumatica urbana. Il personale esecutivo svolge le seguenti mansioni: quello di esercizio: di sportello, di trasmissione ricezione telegrafica, di movimento postale e di collaborazione contabile; quello radiotelegrafista e radioelettricista: di operatore, di meccanico e di collaborazione tecnica; quello delle officine telegrafiche e di posta pneumatica urbana: di meccanico e di collaborazione tecnica; quello dei servizi telefonici: di commutazione telefonica, di sportello e di collaborazione contabile; quello delle stazioni amplificatrici, dei ponti radio e delle officine telefoniche: di operatore, di meccanico di elettricista e di radioelettricista e di collaborazione tecnica; quello di archivio: di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine. LA L. 18 FEBBRAIO 1963, N. 81 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. LA L. 18 FEBBRAIO 1963, N. 81 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art37 · fonte del testo