Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Art. 4 — Assunzione invalidi e mutilati di guerra e assimilati
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Le disposizioni dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, si applicano anche al personale delle carriere ausiliarie, eccezione fatta per quello dei ruoli degli agenti di esercizio e degli agenti tecnici.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
