Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 marzo 1958 al 9 marzo 1963. Leggi il testo vigente →

I periodi di servizio prestati alla commutazione telefonica, posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in qualita' di operatore, di assistente o di capo turno da parte del personale femminile appartenente al ruolo organico di cui alla tabella E dell'allegato II sono maggiorati, in ragione di un terzo della loro effettiva durata, ai fini del trattamento di quiescenza, dopo che il personale medesimo abbia compiuto venti anni di effettivo servizio. Ai fini del computo della maggiorazione suddetta l'assegnazione e la dimissione del personale dalle anzidette mansioni e' disposta mediante ordinanza del competente capo dell'Ispettorato di zona, sentito il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. La ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed e' inserita nello stato matricolare degli interessati.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 9 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art44 · fonte del testo