Art. 44 — Valutazione del servizio di commutazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. 122 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I periodi di servizio prestati alla commutazione telefonica in qualita' di operatore, di assistente o di capo turno da parte del personale femminile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono maggiorati, in ragione di un terzo della loro durata, ai fini del trattamento di quiescenza. La maggiorazione opera come servizio effettivo a tutti gli effetti, ivi compreso il raggiungimento dell'anzianita' prescritta per il diritto a pensione. Ai fini del computo della maggiorazione suddetta l'assegnazione e la dimissione del personale dalle anzidette mansioni e' disposta mediante ordinanza del competente capo dell'Ispettorato di zona, sentito il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. La ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed e' inserita nello stato matricolare degli interessati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art44 · fonte del testo