Art. 44 — Valutazione del servizio di commutazione
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((I periodi di servizio prestati alla commutazione telefonica in qualita' di operatore, di assistente o di capo turno da parte del personale femminile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono maggiorati, in ragione di un terzo della loro durata, ai fini del trattamento di quiescenza. La maggiorazione opera come servizio effettivo a tutti gli effetti, ivi compreso il raggiungimento dell'anzianita' prescritta per il diritto a pensione)). Ai fini del computo della maggiorazione suddetta l'assegnazione e la dimissione del personale dalle anzidette mansioni e' disposta mediante ordinanza del competente capo dell'Ispettorato di zona, sentito il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. La ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed e' inserita nello stato matricolare degli interessati.
Testo in vigore dal 9 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
