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Per l'ammissione ai concorsi per la nomina, alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria degli aventi di esercizio il limite massimo di eta' e' stabilito in anni L'Amministrazione ha facolta' di riservare un'aliquota dei posti messi a concorso per l'accesso alle carriere del personale ausiliario, non superiore al 20 per cento, in favore dei figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione medesima.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962

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