Art. 47 — Accesso alla qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1981, N. 797)). L'Amministrazione ha facolta' di riservare un'aliquota dei posti messi a concorso per l'accesso alle carriere del personale ausiliario, pari al 20 per cento, in favore dei figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1982 al 16 dicembre 2010
