Art. 53 — Norma particolare per i portalettere e i ricevitori
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I portalettere e i ricevitori effettivi, con almeno due anni di servizio, e i portalettere ed i ricevitori provvisori con almeno tre anni di servizio, addetti a zone rurali urbanizzate, possono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla urbanizzazione medesima o entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che sono addetti a zone gia' urbanizzate, conseguire la nomina alla qualifica di agente di esercizio di 4ª classe, sempreche' siano in Possesso dei requisiti prescritti per l'accesso in carriera, ad eccezione di quello dell'eta', e siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione. Per i portalettere e i ricevitori effettivi il servizio reso in qualita' di provvisori e' valutato in ragione di tre quarti ai fini del raggiungimento dell'anzianita' prescritta dal precedente comma. In relazione al numero delle zone urbanizzate viene aumentato l'organico della qualifica iniziale del ruolo organico degli agenti di esercizio e corrispondentemente diminuito il ruolo dei portalettere. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 dicembre 1961, n. 1406
2La L. 31 dicembre 1961, n. 1406 ha disposto (con l'art. 61, comma 3) che "La nomina di cui all'articolo 53 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' conferita nella qualifica di agente di esercizio di terza classe".
Testo in vigore dal 26 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
