Art. 52 — Ruoli aggiunti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. 133 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In sostituzione dei ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, sono istituiti ruoli aggiunti che comprendono le qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici secondo le norme contenute negli articoli 344 e successivi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il personale dei ruoli speciali transitori e' inquadrato nei ruoli aggiunti delle corrispondenti carriere con riferimento al titolo di studio ed alle mansioni esercitate. All'esame per la progressione nelle carriere esecutive sono ammessi anche gli impiegati dei corrispondenti ruoli aggiunti in relazione alla qualifica rivestita, i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto nei ruoli aggiunti o nei ruoli speciali transitori la stessa anzianita' di servizio richiesta agli impiegati dei ruoli organici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art52 · fonte del testo