Art. 54 — Assunzione di personale straordinario
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Per esigenze di servizio di carattere eccezionale nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di luglio e agosto l'Amministrazione puo' procedere ad assunzioni di personale straordinario per mansioni esecutive ed ausiliarie. Tale personale puo' essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a due mesi e cessa di diritto dal servizio al compimento di tale periodo. Al personale assunto ai sensi del primo comma compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo di 3ª e 4ª categoria. Il servizio prestato in qualita' di impiegato provvisorio puo' essere valutato come titolo nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle carriere esecutive e per l'accesso alle carriere ausiliarie.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
