Art. 56 — Ricostruzione della carriera
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Fermi restando i provvedimenti adottati in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1954, n. 128, la ricostruzione della carriera di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, modificato in sede di ratifica con legge 11 aprile 1953, n. 328, e' estesa al personale ivi previsto che si trovava alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data del 1° giugno 1948 e che non venne inquadrato nei ruoli alla data anzidetta in applicazione del citato decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 501.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
