Art. 57 — Indennità speciale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonche' gli ispettori generali nominati capi servizio principali conservano a titolo di assegno ad personam la eventuale differenza tra il trattamento economico goduto in base all'art. 4 della legge 29 aprile 1950, n. 229, e quello spettante in applicazione della presente legge. Gli ispettori generali che fruiscono dell'indennita' speciale prevista dallo stesso art. 4 della legge 29 aprile 1950, n. 229, la conservano ad personam fino a quando permangono nella qualifica. Gli assegni ad personam derivanti dall'applicazione dei precedenti commi non sono pensionabili e vengono riassorbiti con gli aumenti di stipendio conseguenti a promozioni o scatti periodici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art57 · fonte del testo