Art. 57 — Indennità speciale
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Il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonche' gli ispettori generali nominati capi servizio principali conservano a titolo di assegno ad personam la eventuale differenza tra il trattamento economico goduto in base all'art. 4 della legge 29 aprile 1950, n. 229, e quello spettante in applicazione della presente legge. Gli ispettori generali che fruiscono dell'indennita' speciale prevista dallo stesso art. 4 della legge 29 aprile 1950, n. 229, la conservano ad personam fino a quando permangono nella qualifica. Gli assegni ad personam derivanti dall'applicazione dei precedenti commi non sono pensionabili e vengono riassorbiti con gli aumenti di stipendio conseguenti a promozioni o scatti periodici.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
