Art. 60 — Modalità di conferimento delle promozioni a direttore di divisione
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La meta' dell'incremento dei posti derivante con effetto dal 1° luglio 1958 dall'attuazione della tabella B dell'allegato I e la meta' di quelli derivanti dall'attuazione della tabella C del medesimo allegato alla presente legge nella qualifica di direttore di divisione sono conferite secondo le aliquote previste dall'art. 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante scrutinio per merito comparativo e mediante concorso speciale per esame rispettivamente da effettuarsi e da bandirsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. I periodi di anzianita' nella qualifica previsti dallo stesso articolo 161 vanno riferiti alla data del 31 dicembre 1957 e si prescinde dal requisito di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni. Il concorso speciale per esame, di cui al precedente comma, si intende espletato alla stessa data dello scrutinio per merito comparativo.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
