Art. 50 — Promozione alla qualifica di agente di esercizio superiore ed equiparate
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. 119 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La promozione alle qualifiche di agente di esercizio superiore e di agente tecnico superiore si consegue:
tolto: a) nel limite di un quinto dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che, nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo. La frazione di posto superiore alla meta' si computa come posto intero;
tolto: b) per i restanti posti, mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo. I promossi per merito comparativo precedono in ruolo i promossi per anzianita' congiunta al merito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art50 · fonte del testo