Art. 64 — Inquadramento nel ruolo organico della carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati
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Gli impiegati della carriera di concetto del ruolo amministrativo contabile che rivestono la qualifica di segretario capo, di segretario principale e di primo segretario, sono collocati, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo organico della carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza e conservando - a tutti gli effetti l'anzianita' di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti. Tale collocamento e' effettuato previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e va considerato titolo di preferenza l'avere espletato le funzioni di cui all'art. 33 della presente legge. Il personale sistemato a norma dell'art. 87 potra' essere scrutinato alla qualifica di direttore principale, o ispettore di ragioneria ed equiparata dopo l'ultimo vincitore per esame di colloquio che avra' luogo alla scadenza del 31 dicembre 1959.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962
