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Gli impiegati, appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici in qualita' di dipendenti di ruolo e non di ruolo, che abbiano continuato a fornire le loro prestazioni presso l'Azienda suddetta senza soluzione di continuita', posteriormente alla nomina nei ruoli organici dell'Amministrazione delle poste, e delle telecomunicazioni possono fare passaggio a domanda nei ruoli dell'Azienda stessa, da presentarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il passaggio e' disposto, nei limiti della, disponibilita' di organico, nella qualifica corrispondente a quella rivestita e conservando le anzianita' possedute.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art65 · fonte del testo