Art. 66 — Promozione alla qualifica di direttore principale e ispettore di ragioneria ed equiparato degli impiegati inquadrati nella qualifica di segretario
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Gli impiegati che rivestivano il grado nono di gruppo B anteriormente alla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, nonche' quelli che siano pervenuti o pervengano anche successivamente alla detta, data ed entro il 31 dicembre 1959 alla qualifica di segretario ed equiparata mediante concorso per merito distinto o esame di idoneita' o colloquio oppure in applicazione della legge 17 aprile 1957, n. 270, possono conseguire la promozione a direttore principale e ispettore di ragioneria, a domanda, mediante scrutinio di merito compartivo. La determinazione dei posti da conferire mediante scrutinio di merito comparativo e' effettuata tenendo conto del rapporto tra il numero degli impiegati indicati nel precedente comma e quello degli impiegati della carriera di concetto del personale amministrativo contabile che pervengano alla qualifica di segretario in applicazione dell'art. 175 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e che hanno titolo a partecipare al concorso di cui all'art. 35 della presente legge.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
