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Ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto e per idoneita', nonche' ai concorsi per merito distinto e per esame speciale previsti dalla parte V, titolo II, capo I, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel compito delle anzianita' prescritte, il servizio reso nei gruppi inferiori, anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e' valutato nel limite stabilito nell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2950, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art71 · fonte del testo