Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Art. 73 — Conferimento di posti ad idonei di concorsi delle carriere di concetto ed esecutivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

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I posti disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della carriera di concetto del personale amministrativo contabile possono essere assegnati nel limite del 50 per cento agli idonei del concorso a posti di gruppo B bandito con decreto Ministeriale 11 febbraio 1954, modificato con decreto Ministeriale 4 agosto 1951 secondo l'ordine stabilito dalla relativa graduatoria. Dopo l'integrale applicazione del successivo art. 78, i posti che si renderanno vacanti del triennio successivo nella qualifica iniziale della carriera degli operatori di esercizio, possono essere assegnati in numero non superiore a 1000 agli idonei dei concorsi a posti di gruppo C banditi con decreto Ministeriale 28 dicembre 1951 e decreto Ministeriale 1° febbraio 1954, modificato con decreto Ministeriale 4 agosto 1954, secondo l'ordine di graduatoria.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962

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