Art. 76 — Trattamento economico dei capi radiotelegrafisti, dei capi radioelettricisti, dei capi tecnici e dei capi officina
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Agli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioelettricista di 1ª classe, di capo officina postelegrafica di 1ª classe e di capo officina di posta pneumatica urbana di 1ª classe e' attribuito ad personam lo stipendio di cui al coefficiente 357 previsto dalla tabella L dell'allegato I alla presente legge. Lo stesso stipendio e' attribuito ad personam agli impiegati che, anteriormente alla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363, rivestivano la qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, di capo officina postelegrafica e di capo officina di posta pneumatica urbana, i quali hanno conseguito o conseguono la promozione alla qualifica superiore anche successivamente alla data di cui al precedente comma. Agli impiegati non previsti dal precedente comma che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, di capo officina postelegrafica e di capo officina di posta pneumatica urbana, e' attribuito ad personam lo stipendio di cui al coefficiente 284 previsto dalla tabella L, allegato I, di cui al primo comma.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
