Art. 22 — Inquadramento degli insegnanti tecnici pratici
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. 105 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli insegnanti tecnici pratici degli istituti di istruzione media tecnica di I e di II grado, la cui anzianita' di servizio di ruolo non sia superiore a due anni, e' attribuita la prima classe di stipendio per essi stabilita dall'annessa tabella B. Agli insegnanti che abbiano oltre due anni di servizio di ruolo e' attribuita la classe di stipendio che ad essi compete, in relazione al ruolo cui appartengono, in base all'anzianita' di servizio posseduta, in eccedenza al biennio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con gli aumenti periodici eventualmente spettanti. Si applicano le disposizioni dei commi quarto e quinto dell'art. 20.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-13;165~art22 · fonte del testo