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I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o per allievi meccanici trascorsi, anteriormente alla nomina nei ruoli organici, presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono essere riscattati, ai fini del trattamento di quiescenza, applicando le vigenti disposizioni in materia per gli impiegati civili dello Stato. La possibilita' di riscatto prevista dal precedente comma e' consentita esclusivamente agli allievi ammessi ai corsi pratici suddetti in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

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