Art. 95 — Disposizioni particolari concernenti le promozioni
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Le prime promozioni conferite mediante scrutinio di merito posteriormente alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, e 11 gennaio 1957, n. 363, nei limiti dei posti recati in aumento nelle singole qualifiche dai decreti stessi sono riportate, ai soli effetti giuridici, al 1° luglio 1957 od alla successiva data in cui i promossi abbiano maturato la prescritta anzianita'.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
