Art. 49 — Promozioni alla qualifica di agente di esercizio di 3ª classe ed equiparata
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. 121 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (Promozioni alla qualifica di agente di esercizio di 3ª classe ed equiparata)
tolto: La promozione alle qualifiche di agente di esercizio di terza classe e di agente tecnico di terza classe e' conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica inferiore dello stesso ruolo, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni di servizio effettivo. La promozione alle qualifiche di agente di esercizio di seconda classe e di agente tecnico di seconda classe e' conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di servizio effettivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art49 · fonte del testo