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Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sara' emanato il decreto previsto dal precedente art 22. Le prime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione saranno effettuate entro 90 giorni dalla data del decreto di cui al precedente comma. Fino alla nomina dei predetti rappresentanti, ferma restando la composizione del Consiglio di amministrazione prevista dal precedente art. 22, i rappresentanti del personale sono nominati con l'osservanza delle disposizioni di cui al regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art97 · fonte del testo