Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. 373 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni o, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed e' cosi' composto:

tolto: a) dal Sottosegretario o dai Sottosegretari di Stato in carica presso il Ministero;

tolto: b) dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

tolto: c) dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;

tolto: d) dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

tolto: e) dal capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

tolto: f) da due funzionari scelti dal Ministro fra il personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

tolto: g) da due funzionari del Ministero del tesoro;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: h) da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato con qualifica non inferiore a vice avvocato dello Stato;

tolto: i) dal presidente della Commissione centrale per gli uffici locali;

tolto: l) dal presidente dell'Istituto postelegrafonici;

tolto: m) da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui uno del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi;

tolto: n) da un rappresentante del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. I cinque rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Per l'elezione del rappresentante del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi sono eleggibili ed elettori I dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni che rivestano una delle qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120. Per la elezione dei cinque rappresentanti del personale di cui alle lettere m) e n) possono presentare liste di candidati le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori postelegrafonici. Ai fini della elezione dei cinque rappresentanti del personale di cui alle precedenti lettere m) e n) e' altresi' elettore ed eleggibile il personale comunque denominato che abbia prestato servizio per almeno 90 giornate di effettivo lavoro alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni, escluso; in ogni caso, quello assunto ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. I componenti il Consiglio di amministrazione di cui alle lettere f), g), h), m), n) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art22 · fonte del testo