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La cognizione dei reati preveduti dalla presente legge appartiene ai Tribunali militari, salvo che trattisi di reati commessi da minori degli anni diciotto, nel qual caso si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835, ed esteso al territorio della Libia con R. decreto 24 ottobre 1935-XIII, n. 2437.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1942 al 18 gennaio 1943

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urn:nir:stato:legge:1941-12-16;1611~art10 · fonte del testo