Art. 10 — Differimento dell'esecuzione ordinato con la pronuncia di condanna dal giudice militare
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il differimento dell'esecuzione a norma dell'articolo precedente puo' essere ordinato dal giudice militare durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilita', quando pronuncia condanna contro un militare a pena detentiva non superiore a dieci anni, oppure contro un estraneo alle Forze armate dello Stato, a pena non superiore al doppio dei limiti entro i quali puo' essere conceduta la sospensione condizionale della pena.
tolto: Il differimento puo' essere ordinato se trattasi di condanna per diserzione, anche se la pena detentiva inflitta sia superiore a dieci anni.
tolto: Nel pronunciare la condanna il giudice militare puo' revocare l'ordine di differimento dell'esecuzione di una pena inflitta con una condanna precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-09;924~art10 · fonte del testo