Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il differimento dell'esecuzione a norma dell'articolo precedente puo' essere ordinato dal giudice militare durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilita', quando pronuncia condanna contro un militare a pena detentiva non superiore a dieci anni, oppure contro un estraneo alle Forze armate dello Stato, a pena non superiore al doppio dei limiti entro i quali puo' essere conceduta la sospensione condizionale della pena.

tolto: Il differimento puo' essere ordinato se trattasi di condanna per diserzione, anche se la pena detentiva inflitta sia superiore a dieci anni.

tolto: Nel pronunciare la condanna il giudice militare puo' revocare l'ordine di differimento dell'esecuzione di una pena inflitta con una condanna precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-07-09;924~art10 · fonte del testo