Art. 10 — Giudice competente
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.
Abrogato dal 18 gennaio 1943
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.
Abrogato dal 18 gennaio 1943
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1942 al 18 gennaio 1943. 66 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La cognizione dei reati preveduti dalla presente legge appartiene ai Tribunali militari, salvo che trattisi di reati commessi da minori degli anni diciotto, nel qual caso si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835, ed esteso al territorio della Libia con R. decreto 24 ottobre 1935-XIII, n. 2437.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1942, N. 1611
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-12-16;1611~art10 · fonte del testo