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Il Governo del Re e' autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a riunire e coordinare in testo unico, con le opportune modificazioni e integrazioni, le norme di questa legge e quelle delle leggi 14 dicembre 1931-X, n. 1699; 24 maggio 1940-XVIII, n. 461; 1° novembre 1940-XIX, n. 1782, e del R. decreto-legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1035, nonche' di ogni altra legge relativa alla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1942 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-16;1611~art12 · fonte del testo