Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili

Art. 7 — Mancata presentazione in servizio

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Il mobilitato civile che non si presenta, senza giusto motivo, ad assumere il servizio al quale e' stato destinato, nei cinque giorni successivi a quello prescritto, e' punito con la reclusione fino ad un anno.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1942 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-16;1611~art7 · fonte del testo