Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra

Art. 1 — Nuova base di contributo maggiorato per la ricostruzione di abitazioni

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L'importo di lire 1.200.000 per ogni unita' immobiliare, previsto dal primo comma dell'art. 43 e dal primo comma dell'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, viene portato a lire 1.800.000. La maggiorazione di cui all'art. 50 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' estesa ai contributi previsti dagli articoli 43 e 45.

Testo in vigore dal 5 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-11;83~art1 · fonte del testo