Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 45 — Ricostruzione di una sola unità immobiliare di abitazione

Per la ricostruzione di una sola unita' immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della propria famiglia, ancorche' sita in Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, e sempre quando il proprietario danneggiato si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui alla lettera a) del n. 1 dell'art. 39 e non sia proprietario di altro immobile, puo' il danneggiato stesso ridurre la ricostruzione della detta casa in un limite di volume corrispondente alla spesa di un milione e 200 mila lire. Tale somma sara' corrisposta al danneggiato, in deroga al disposto del primo comma dell'art. 43. 2 Nel caso previsto dal presente articolo, sull'accordo dei proprietari danneggiati che si avvantaggino del medesimo beneficio e su parere favorevole della Commissione comunale edilizia, e' consentito il raggruppamento di due o piu' unita' immobiliari in unico fabbricato. 5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 febbraio 1958, n. 83

2

La L. 11 febbraio 1958, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di lire 1.200.000 per ogni unita' immobiliare, previsto dal primo comma dell'art. 43 e dal primo comma dell'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, viene portato a lire 1.800.000."

L. 13 luglio 1966, n. 610

5

La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Nei casi previsti [...] dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la maggiorazione di cui all'articolo 50 della predetta legge n. 968 ed all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, e' stabilita nella misura del 5 per cento della spesa ammissibile a contributo."

Testo vigente dal 23 agosto 1966

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 23 agosto 1966

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1958 al 23 agosto 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1966, n. 610

    La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Nei casi previsti [...] dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la maggiorazione di cui all'articolo 50 della predetta legge n. 968 ed all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, e' stabilita nella misura del 5 per cento della spesa ammissibile a contributo."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art45 · fonte del testo