Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 43 — Casi di contributo maggiorato per la ricostruzione di abitazioni

Ai proprietari che ricostruiscano fabbricati ad uso di abitazione, siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 e' inferiore a 10 mila abitanti ed in quelli nei quali sia stata riconosciuta una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione, e' concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'art. 27 sino ad un milione e duecentomila lire per ogni unita' immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma. 2 Il beneficio di cui al precedente comma non e' concesso ai proprietari che non si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste dalla lettera a) del n. 1 dell'art. 39, ed e' limitato ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore ai sei unita' di abitazione. I contributi diretti in capitale, di cui al presente articolo ed agli articoli 45 e 46, sono corrisposti in unica soluzione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 febbraio 1958, n. 83

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La L. 11 febbraio 1958, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di lire 1.200.000 per ogni unita' immobiliare, previsto dal primo comma dell'art. 43 e dal primo comma dell'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, viene portato a lire 1.800.000."

Testo vigente dal 20 marzo 1958

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Che cosa è cambiato dal 20 marzo 1958

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 20 marzo 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 febbraio 1958, n. 83

    La L. 11 febbraio 1958, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di lire 1.200.000 per ogni unita' immobiliare, previsto dal primo comma dell'art. 43 e dal primo comma dell'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, viene portato a lire 1.800.000."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art43 · fonte del testo