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[1]Compiti della 1ª Giunta dell'U.N.R.R.A.- Casas

[2]Allo scopo di agevolare la ricostruzione dei fabbricati distrutti dalla guerra, la Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto - C.A.S.A.S. - e' autorizzata a provvedere al finanziamento in corso d'opera dei lavori di ricostruzione che i sinistrati affidino ad essa 1ª Giunta conformemente a quanto previsto dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Per l'esecuzione di tali lavori la 1ª Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas puo' avvalersi degli Istituti autonomi per le case popolari. La 1ª Giunta e' inoltre autorizzata, limitatamente ai casi previsti dagli articoli 43 e 45 della legge succitata, ad anticipare ai sinistrati di guerra che affidano ad essa la ricostruzione dei loro fabbricati, la differenza fra la effettiva spesa per la ricostruzione e l'importo del contributo concesso dallo Stato, sino ad un massimo di lire 500.000 per ogni unita' immobiliare.2 Tali anticipazioni saranno rimborsate dagli interessati in rate trimestrali con gli interessi legali, nel periodo massimo di quattro anni, a partire dalla data dell'inizio dei lavori.2 A garanzia delle somme anticipate, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal presente articolo, la 1ª Giunta U.N.R.R.A.-Casas e' autorizzata ad iscrivere ipoteca sull'immobile ricostruito. In caso di mancato pagamento alle scadenze, e decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, la 1ª Giunta U.N.R.R.A.-Casas e' autorizzata a riscuotere in unica soluzione alla piu' prossima scadenza le somme anticipate mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con le norme, le procedure e i privilegi vigenti per l'esazione delle imposte dirette, anche per quanto riguarda i diritti degli esattori. Entro il 31 luglio di ogni anno la 1ª Giunta sottopone all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici il programma di massima degli interventi previsti dal presente articolo, da formularsi, per ciascuna Provincia, in relazione alle esigenze della ricostruzione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1966, n. 610

2

La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 7) che "Il limite di lire 500.000 previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, e' elevato a lire 2.000.000; il periodo massimo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e' portato da quattro a sei anni."

Testo in vigore dal 23 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 23 agosto 1966

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1958 al 23 agosto 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1966, n. 610

    La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 7) che "Il limite di lire 500.000 previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, e' elevato a lire 2.000.000; il periodo massimo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e' portato da quattro a sei anni."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-11;83~art2 · fonte del testo