Art. 4 — Facoltà di espropriare e rivendere le aree
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L'art. 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e' sostituito dal seguente: "Per i Comuni sinistrati che abbiano l'obbligo di adottare il piano di ricostruzione, ed ove tale piano preveda, sia il divieto totale o limitato a determinate zone di ricostruire in sito, sia una o piu' zone di espansione, di cui alla lettera d) dell'art. 3 della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici puo', ove lo ritenga necessario per agevolare la ricostruzione, autorizzare le Amministrazioni comunali che ne facciano domanda, ad espropriare le aree destinate dal piano di costruzione a ricostruzione di edifici, in una o piu' delle zone di espansione succitate. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un piano finanziario e da un elaborato comprendente i comparti edificatori ricadenti nella zona che si chiede di espropriare, nonche' da una relazione che illustri le modalita' con le quali il Comune intende procedere alla cessione di dette aree. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia fino al 31 dicembre 1960".
Testo in vigore dal 5 marzo 1958 al 23 agosto 1966
