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L'art. 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e' sostituito dal seguente: ((Per i Comuni sinistrati che abbiano l'obbligo di adottare il piano di ricostruzione, il Ministero dei lavori pubblici, ove lo ritenga giustificato da necessita' inerenti al piano o alla ricostruzione edilizia, puo' autorizzare le Amministrazioni comunali che ne facciano domanda ad espropriare, con facolta' di rivenderle o concederle, le aree nelle zone interne dell'abitato di cui all'articolo 3, lettera c), della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, destinate a demolizione, ricostruzione o riparazione o costruzione di edifici, nonche' quelle sottoposte a vincoli speciali. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un piano finanziario e da un elaborato comprendente i comparti edificatori ricadenti nella zona che si intende espropriare, nonche' da una relazione illustrativa delle modalita' con le quali il Comune intende procedere alla cessione di dette aree. Nulla e' innovato in ordine alla facolta' accordata ai Comuni dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, di espropriare le aree nelle zone di espansione di cui all'articolo 3, lettera d), della stessa legge site fuori dell'abitato e destinate alle ricostruzioni e nuove costruzioni. Il prefetto, su richiesta del Comune ovvero del Ministero dei lavori pubblici sostituitosi al Comune, autorizza l'occupazione d'urgenza delle aree di cui ai precedenti commi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. Il decreto del prefetto, a cura dell'espropriante, deve essere notificato mediante messo comunale o ufficiale giudiziario ai proprietari interessati. Le facolta' previste dal primo e secondo comma possono essere esercitate fino alla scadenza della validita' del piano di ricostruzione. Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 21 della legge 27 ottobre 1951, numero 1402, cessano allo scadere del quinquennio dalla data di approvazione di ciascun esecutivo)).

Testo in vigore dal 23 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 1966

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1958 al 23 agosto 1966. 81 parole tolte, 212 parole aggiunte.

L'art. 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e' sostituito dal seguente: tolto: " Per i Comuni sinistrati che abbiano l'obbligo di adottare il piano di ricostruzione, tolto: ed ove tale piano preveda, sia il divieto totale o limitato a determinate zone di ricostruire in sito, sia una o piu' zone di espansione, di cui alla lettera d) dell'art. 3 della presente legge, il aggiunto: il Ministero dei lavori pubblici tolto: puo', ove lo ritenga tolto: necessario per agevolare la ricostruzione, aggiunto: giustificato da necessita' inerenti al piano o alla ricostruzione edilizia, puo' autorizzare le Amministrazioni comunali che ne facciano domandatolto: , ad espropriare le aree destinate dal piano di costruzione a ricostruzione aggiunto: ad espropriare, con facolta' di rivenderle o concederle, le aree nelle zone interne dell'abitato di cui all'articolo 3, lettera c), della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, destinate a demolizione, ricostruzione o riparazione o costruzione di edifici, tolto: in una o piu' delle zone di espansione succitate aggiunto: nonche' quelle sottoposte a vincoli speciali. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un piano finanziario e da un elaborato comprendente i comparti edificatori ricadenti nella zona che si tolto: chiede di aggiunto: intende espropriare, nonche' da una relazione tolto: che illustri le aggiunto: illustrativa delle modalita' con le quali il Comune intende procedere alla cessione di dette aree. tolto: Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia fino al 31 dicembre 1960" aggiunto: Nulla e' innovato in ordine alla facolta' accordata ai Comuni dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, di espropriare le aree nelle zone di espansione di cui all'articolo 3, lettera d), della stessa legge site fuori dell'abitato e destinate alle ricostruzioni e nuove costruzioni. Il prefetto, su richiesta del Comune ovvero del Ministero dei lavori pubblici sostituitosi al Comune, autorizza l'occupazione d'urgenza delle aree di cui ai precedenti commi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. Il decreto del prefetto, a cura dell'espropriante, deve essere notificato mediante messo comunale o ufficiale giudiziario ai proprietari interessati. Le facolta' previste dal primo e secondo comma possono essere esercitate fino alla scadenza della validita' del piano di ricostruzione. Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 21 della legge 27 ottobre 1951, numero 1402, cessano allo scadere del quinquennio dalla data di approvazione di ciascun esecutivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-11;83~art4 · fonte del testo