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Nel procedere alla cessione delle aree, di cui all'articolo precedente, le Amministrazioni comunali sono autorizzate a dare la precedenza ai cittadini sinistrati che intendono ricostruire. La ricostruzione dovra' essere iniziata entro il termine di due anni dalla notifica del decreto Ministeriale, salvo proroga da concedersi da parte del Ministero dei lavori pubblici nei casi di comprovata impossibilita' a ricostruire nel termine predetto. Le Amministrazioni comunali sono altresi' autorizzate a permutare le aree di cui sopra con quelle sulle quali, a norma del piano, la ricostruzione non puo' essere effettuata.

Testo in vigore dal 5 marzo 1958 al 23 agosto 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-11;83~art5 · fonte del testo